IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1755/1997
 r.g.r.  proposto da Casabona Francesca e Ghio Cristina, rappresentati
 e  difesi  dall'avv.  M.  Rossi,  presso  la   stessa   elettivamente
 domiciliate in Genova, via Malta, 4A/6, ricorrente.
   Contro  l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore
 in carica Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica,  in
 persona  del  Ministro  in  carica,  rappresentati  e  difesi ex lege
 dall'Avvocatura dello  Stato,  domiciliataria  in  Genova,  viale  B.
 Partigiane,  2,  resistenti,  per l'annullamento del provvedimento di
 approvazione della graduatoria  finale  degli  ammessi  al  corso  di
 laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/98, nonche'
 per  l'annullamento  di  ogni  atto  preparatorio e presupposto nella
 parte in cui abbia subordinato l'iscrizione al primo anno di corso di
 laurea in medicina e chirurgia al superamento di una prova  selettiva
 e  comunque  abbia limitato il numero di posti disponibili per l'anno
 accademico 1997/98 e segnatamente del d.m. M.U.R.S.T. 26 luglio 1997,
 (rectius: 21 luglio 1997, n. 245 pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
 29  luglio  1997) menzionato nel bando, della circolare del Ministero
 dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  5  luglio
 1997,  del  bando  1  agosto  1997  con  cui  l'Universita' di Genova
 facolta' di medicina e  chirurgia  ha  indetto  prove  selettive  per
 l'ammissione   al   corso   di   laurea   medesimo,   dello   statuto
 dell'universita' degli  studi,  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,
 occorrendo del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazione
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza del 15 gennaio 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi' l'avv.  Rossi,  per  le
 ricorrenti  e l'Avvocato dello Stato De Napoli, per l'amministrazione
 resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 10 ottobre 1997 Casabona Francesca e Ghio
 Cristina impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti  in
 epigrafe indicati, esponendo di aver deciso di iscriversi al corso di
 laurea  in  medicina  e  chirurgia  e  di aver appreso che gli organi
 universitari hanno deliberato  di  ammettere  al  suddetto  corso  di
 laurea un numero limitato di studenti, previo superamento di esame.
   Non  essendo state incluse in posizione utile nella graduatoria dei
 candidati, le ricorrenti impugnano gli  atti  sopra  elencati  per  i
 seguenti motivi:
     1)  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 3, 33, 34 della
 Costituzione in relazione alla falsa applicazione dell'art. 9,  legge
 19  novembre  1990  n.  341, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 legge 15 maggio 1997 n. 127. Eccesso di potere per  difetto  assoluto
 dei presupposti, travisamento dei fatti, incompetenza.
     2)  violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  6,  d.P.R.  28
 febbraio 1986 n. 95.
   Difetto di presupposti legittimanti. Eccesso di potere per  difetto
 di motivazione ed istruttoria.
     3)  in subordine: derivata dall'illegittimita' costituzionale che
 affligge l'art. 9, legge n. 341/1990 (e s.m.i.) per violazione  degli
 artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.
   Le  ricorrenti  concludevano per l'accoglimento del ricorso, previa
 sospensione     dei     provvedimenti     impugnati,      contrastate
 dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa.
   Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza veniva accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   Le  riccorrenti, che intendono iscriversi alla facolta' di medicina
 e chirurgia dell'Universita' di Genova, impugnano i provvedimenti che
 per l'anno accademico 1997/98 hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili   per   le   nuove  immatricolazioni  e  tra  questi,  in
 particolare, il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
 scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilita'  di
 limitare,  con  atti  ministeriali e per determinati corsi, il numero
 delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia  tale
 facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.
   Formano  oggetto  del  ricorso  anche gli atti della Universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per le ricorrenti), ma Collegio  ritiene  di  rimandarne
 l'esame   all'esito   del   giudizio   incidentale   di  legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato, si  assicurerebbe  al  ricorrente  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli dell'Universita') trovano  il  proprio  presupposto  normativo
 nell'art.  9,  comma  4  della legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che  attribuisce
 al   Ministro   dell'Universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle
 iscrizioni".
   In  concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli
 stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso  di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997/98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  Collegio,  peraltro  dubita  della  legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341 come modificato  dall'art.
 17,  comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali  e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione delle ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 quello   ad   ottenere   senza   limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione delle norme che consentono all'amministrazione  di  porre
 tali limitazioni.
   La   non   manifesta  infondatezza  della  questione  emerge  dalla
 considerazione in base al diritto di studio, garantito dagli art.  33
 e  34  della Costituzione, puo' soffrire limitazioni solo per effetto
 di norme aventi rango di legge.
   Ed in effetti, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni all'accesso,  via ha provveduto direttamente (e cosi' per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 del r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione  al  primo  anno
 degli  istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo
 comma, legge n. 88  del  1958;  per  l'accesso  dei  diplomati  degli
 istituti  tecnici  a determinate facolta' per gli anni accademici dal
 1961/62 al 1964/65, art. 3, legge n. 685 del 1961),  ovvero  mediante
 l'attribuzione  del  relativo  potere  alla  p.a. nell'ambito fissato
 dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art.  38,  legge  n.  590  del
 1982).
   La  modificazione  apportata  dall'art. 17, comma 116, legge n. 127
 del 1997, all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990  delega  il
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni: non e' quindi  dalla  stessa  nuova  formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 - relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  Collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude  al  legislatore  di  demandare  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  circolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati  o,  quanto  meno,  previa   determinazione   delle   linee
 essenziali  della  disciplina  stessa,  in  modo  che non "residui la
 possibilita' di scelte  del  tutto  libere  e  percio'  eventualmente
 arbitrarie   della   stessa  pubblica  amministrazione",  occorrendo,
 all'uopo, che "sussistano nella previsione legislativa -  considerata
 nella  complessiva  disciplina  della materia - razionali ed adeguati
 criteri" (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza
 ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 della Costituzione:  conseguentemente  va  disposta  la  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale, mentre il presente giudizio
 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino
 alla  pronuncia  sulla  legittimita'   costituzionale   della   norma
 indicata.